Giurisprudenza: Diritto Civile
Abstract: Il nuovo art. 65-bis del Codice del Consumo introduce un termine di preavviso minimo per tutti i contratti con consumatori che prevedono il rinnovo automatico. I professionisti del dipartimento diritto societario di Villa&Associati di Bologna ne commentano gli aspetti essenziali.
L’articolo 65-bis del Codice del Consumo, introdotto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214, segna un punto di svolta nella tutela dei consumatori. Questa disposizione si riferisce a tutti quei contratti di servizi a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, una pratica comune in molti settori, dai servizi di streaming alle palestre. L’obiettivo principale è garantire che i consumatori siano pienamente consapevoli delle scadenze contrattuali e delle loro opzioni di disdetta. In sostanza, l’articolo impone ai professionisti l’obbligo di informare i consumatori, con un preavviso di almeno trenta giorni, della scadenza del contratto e del termine entro il quale è possibile esercitare la disdetta. Questa misura mira a prevenire situazioni in cui i consumatori si trovino vincolati a contratti indesiderati a causa di rinnovi automatici non comunicati. La sua importanza – è evidente – risiede nella capacità di riequilibrare il rapporto tra professionisti e consumatori, promuovendo una maggiore trasparenza e consapevolezza nelle transazioni commerciali.
Il contesto normativo
L’introduzione dell’art. 65-bis si inserisce in un contesto di tutela crescente nei confronti dei consumatori che si trovano a sottoscrivere contratti di servizi a tempo determinato, con clausola di rinnovo automatico. Le clausole di rinnovo tacito sono da tempo oggetto di attenzione da parte del legislatore, in quanto spesso portano il consumatore a rimanere vincolato a contratti che non intendeva rinnovare. Già il codice civile, all’art. 1341, si premurava di ricomprendere siffatte previsioni pattizie all’interno dell’elenco delle clausole standard (tra cui rientrano le clausole di rinnovo automatico) per cui è richiesta la doppia sottoscrizione da parte dell’aderente. Tant’è che il Codice del Consumo ha introdotto specifiche misure di protezione per garantire una maggiore consapevolezza del consumatore, come previsto anche dalla normativa europea (Direttiva 2011/83/UE e Direttiva 2019/2161/UE).
Il nuovo art. 65-bis stabilisce che, nei contratti di servizi con rinnovo automatico, il professionista debba avvisare il consumatore almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando il termine entro cui è possibile inviare la disdetta.
Se il professionista non adempie a questo obbligo, il consumatore ha diritto di recedere in qualsiasi momento fino alla successiva scadenza contrattuale, senza penali o costi aggiuntivi. Questa previsione ha una chiara finalità protettiva, volta a impedire che i consumatori siano vincolati inconsapevolmente a contratti non più convenienti.
Problematiche applicative
Un punto di criticità sollevato dalla dottrina riguarda l’impossibilità di applicare la norma a fattispecie che possano discostarsi dai cd. contratti di servizi in senso stretto ma che, al contempo, presentino gli stessi elementi che hanno condotto il legislatore ad adottare il tipo di tutela qui analizzato. È il caso dei contratti di somministrazione e/o fornitura periodica e continuativa dei beni rispetto ai quali è più comunemente prevista una clausola di rinnovo tacito foriera, astrattamente, delle stesse problematiche.
Nonostante la norma faccia esclusivamente riferimento al rinnovo automatico, si ritiene che l’art. 65 bis cod. cons. possa trovare applicazione anche alle fattispecie contrattuali il cui effetto estensivo della durata sia riconducibile alla figura della proroga.
A prescindere dal nomen iuris, la dottrina è concorde nel ritenere che il riferimento al solo rinnovo automatico abbia funzione non di circoscrivere restrittivamente il campo di applicazione della disciplina, bensì di ricondurre ad essa tutte le fattispecie di prosecuzione del rapporto a tempo determinato per mancata disdetta, derivate da proroga o rinnovazione del contratto.
Ciò significa che, si tratti di una semplice proroga o di un nuovo contratto, l’obbligo di avviso è sempre valido.
Problematiche applicative
Un punto di criticità sollevato dalla dottrina riguarda l’impossibilità di applicare la norma a fattispecie che possano discostarsi dai cd. contratti di servizi in senso stretto ma che, al contempo, presentino gli stessi elementi che hanno condotto il legislatore ad adottare il tipo di tutela qui analizzato. È il caso dei contratti di somministrazione e/o fornitura periodica e continuativa dei beni rispetto ai quali è più comunemente prevista una clausola di rinnovo tacito foriera, astrattamente, delle stesse problematiche.
Nonostante la norma faccia esclusivamente riferimento al rinnovo automatico, si ritiene che l’art. 65 bis cod. cons. possa trovare applicazione anche alle fattispecie contrattuali il cui effetto estensivo della durata sia riconducibile alla figura della proroga.
A prescindere dal nomen iuris, la dottrina è concorde nel ritenere che il riferimento al solo rinnovo automatico abbia funzione non di circoscrivere restrittivamente il campo di applicazione della disciplina, bensì di ricondurre ad essa tutte le fattispecie di prosecuzione del rapporto a tempo determinato per mancata disdetta, derivate da proroga o rinnovazione del contratto.
Ciò significa che, si tratti di una semplice proroga o di un nuovo contratto, l’obbligo di avviso è sempre valido.
Gli obblighi informativi e il problema della tempestività dell’avviso
L’art. 65-bis si collega a quanto già previsto dagli artt. 48 e 49 del Codice del Consumo, che impongono al professionista, in sede precontrattuale, l’obbligo di informare il consumatore sulla durata del contratto e sulle condizioni di rinnovo.
Tuttavia, con la L. 214/2023, il legislatore ha ritenuto opportuno garantire una maggiore effettività di tale informativa, introducendo un ulteriore obbligo di comunicazione in un momento successivo alla stipula del contratto.
In altri termini, il legislatore – con l’avviso reso ai sensi dell’art. 65 bis – ha inteso impedire che il consumatore, non più interessato al rinnovo di un dato rapporto contrattuale, rimanga ad esso vincolato per propria dimenticanza, addossando sul professionista l’onere di comunicare al cliente la possibilità di risolvere il contratto.
Un ulteriore problema interpretativo che ha interessato l’art. 65 bis riguarda l’individuazione del dies a quo da cui computare il termine dei 30 giorni previsti dalla norma. Se, infatti, il contratto prevede un termine di disdetta superiore ai 30 giorni, il rischio è che l’avviso arrivi quando il consumatore non ha più la possibilità di interrompere il rinnovo. Per evitare questo effetto, la dottrina suggerisce di interpretare il termine “30 giorni prima della scadenza” come riferito all’ultimo giorno utile per esercitare la disdetta, e non alla scadenza del contratto.
Le conseguenze della mancata comunicazione
Se il professionista non adempie all’obbligo di avviso, il consumatore può esercitare un diritto di recesso “straordinario”, in qualsiasi momento e senza spese, fino alla successiva scadenza contrattuale.
Questa forma di recesso si distingue dalle altre ipotesi previste dal Codice del Consumo, in quanto “periodo di ripensamento”, è trattata alla stregua di una misura sanzionatoria nei confronti del professionista inadempiente. È quindi una tutela di natura ristoratrice, che riequilibra il rapporto contrattuale a favore del consumatore.
Conclusioni
L’introduzione dell’art. 65-bis rappresenta un passo avanti nella tutela dei consumatori, rendendo più trasparente il meccanismo del rinnovo tacito e garantendo una maggiore consapevolezza nelle scelte contrattuali. Tuttavia, alcune criticità permangono, come spiegato dalla dottrina, in particolare l’esclusione dei contratti di vendita e le possibili incertezze interpretative del termine di decorrenza degli obblighi di avviso.
Articolo a cura di: Avv. Francesca Pepa e Dott.ssa Sara Gemelli
Professionisti

Dott.ssa Sara Gemelli
Junior Associate. Sede di Bologna
Laureata presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna nel 2022 con tesi in Diritto dei Trasporti, relatore Prof. Stefano Zunarelli.
Collabora come Junior Associate dello Studio dal 2023, occupandosi di diritto civile, commerciale, diritti dei minori e diritto dell'Immigrazione.




