Giurisprudenza: Diritto di Famiglia
Abstract: La sentenza n. 148/2024 della Corte Costituzionale segna un importante passo avanti nella tutela giuridica del convivente more uxorio che presta attività lavorativa nell’impresa familiare. I professionisti del dipartimento diritto di famiglia e lavoro di Villa&Associati ne analizzano le implicazioni costituzionali e operative, alla luce del superamento delle attuali disparità rispetto al coniuge e all’unito civilmente.
Impresa Familiare e convivente more uxorio
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2024
Spesso assistiamo a interventi della Corte Costituzionale volti a sconfessare le scelte legislative.
È il caso della sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 230 bis c.c., in quanto:
esclude il convivente more uxorio dal novero dei “familiari” (quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il quarto grado);
non riconosce come “impresa familiare” quella all’interno della quale presta attività lavorativa e collabora il convivente.
Il contesto normativo: dalla Legge Cirinnà al Codice Civile
Con tale pronuncia, la Corte Costituzionale ha criticato la scelta del Legislatore che, con la Legge n. 76/2016 (nota come Legge Cirinnà), ha:
istituito le unioni civili;
regolamentato le convivenze di fatto.
Tuttavia, i diritti patrimoniali e i poteri gestori previsti dall’art. 230 bis c.c. sono stati estesi solo ai componenti dell’unione civile, escludendo i conviventi di fatto, che ricevono tutele ridotte secondo quanto disposto dall’art. 230 ter c.c.
Confronto tra le due figure giuridiche
L’unito civilmente, equiparato al coniuge (art. 1, L. 76/2016), ha diritto al mantenimento, alla partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali, oltre a poteri gestionali.
Il convivente more uxorio, al contrario, non ha diritto al mantenimento e non gode di alcun potere gestionale.
La discriminazione tra familiari e conviventi
È quindi evidente la disparità di trattamento che si crea tra coniuge/unito civilmente e convivente more uxorio, sebbene quest’ultimo spesso:
condivida un profondo vincolo affettivo con l’imprenditore;
presti attività lavorativa continuativa nell’impresa familiare.
La questione è quindi stata sollevata di fronte alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, nonché dell’art. 8 della CEDU.
La decisione della Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 148/2024, la Corte ha dichiarato:
l’illegittimità costituzionale dell’art. 230 bis c.c. nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i familiari;
l’illegittimità dell’art. 230 ter c.c. nella parte in cui riconosce minori tutele al convivente rispetto al coniuge o all’unito civilmente.
Le ragioni della Corte: evoluzione sociale e tutela costituzionale
Evoluzione della società e delle famiglie di fatto
La Consulta ha motivato la decisione richiamando:
i profondi mutamenti sociali della famiglia contemporanea;
l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, sia a livello nazionale che europeo.
Le famiglie di fatto, infatti, hanno acquisito piena dignità al pari di quelle fondate sul matrimonio.
Il fondamento costituzionale
L’art. 2 della Costituzione tutela i diritti inviolabili dell’uomo, anche all’interno delle formazioni sociali dove egli sviluppa la propria personalità, incluse le famiglie di fatto.
Se quindi la convivenza realizza bisogni affettivi e relazionali pari a quelli della famiglia coniugale, non può esserci discriminazione tra le due.
Violazione del principio di uguaglianza
Secondo la Corte, l’esclusione del convivente dall’art. 230 bis c.c.:
è irragionevole, poiché viola il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.;
genera discriminazione, pur in presenza di attività lavorativa sostanzialmente identica.
Un ostacolo economico in contrasto con la Costituzione
La discriminazione fondata sulla condizione personale del convivente comporta:
un ostacolo economico all’uguaglianza tra cittadini;
una mancata tutela del lavoro in tutte le sue forme (artt. 4, 35, 36 Cost.).
Anche se la prestazione lavorativa è animata dallo stesso spirito solidaristico del coniuge, al convivente vengono negate tutele fondamentali.
Conclusioni
La sentenza n. 148/2024 rappresenta un punto di svolta importante, sia dal punto di vista giuridico che sociale.
Essa sancisce il diritto del convivente more uxorio a ricevere pari trattamento rispetto al coniuge o all’unito civilmente, quando presta attività lavorativa all’interno dell’impresa familiare.
La decisione della Corte restituisce pari dignità alle relazioni affettive non fondate sul matrimonio, rafforzando l’idea che il lavoro in ambito familiare debba essere tutelato senza discriminazioni legate allo status giuridico del soggetto.
Articolo a cura di: Avv. Antonia Cardone
Professionisti

Avv. Antonia Cardone
Of Counsel. Sede di Bologna
Si è laureata in Diritto Commerciale Avanzato (relatore prof. Francesco Vella) presso l’Università di Bologna, 2002.
Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Bologna, 2008. Collabora con lo Studio dal 2019.
E’ specializzata nel diritto civile con particolare attenzione al diritto di famiglia, della persona e dei minori nonché alla tutela dei diritti individuali, in ogni momento dell’esistenza.
Fornisce consulenza e assistenza legale nella fase stragiudiziale e/o giudiziale, con una particolare attenzione all’aspetto psicologico, alla dignità e alla privacy delle persone coinvolte.



