Giurisprudenza: Diritto di Famiglia
La Corte d’Appello di Venezia, nell’ambito di Sentenza in materia di divorzio che ha dichiarato l’inammissibilità del gravame in quanto tardivo, ha statuito in obiter dictum il principio per il quale il rito c.d. Cartabia “è applicabile solo ai procedimenti in materia di famiglia che in primo grado sono stati introdotti dopo il 28.2.2023”, attribuendo così al termine “procedimento” di cui all’art. 35 del D.LGS 149/2022 un significato particolarmente estensivo, destinato a generare dubbi applicativi circa il regime transitorio di applicazione della predetta norma attuativa della c.d. Riforma Cartabia .
Il ragionamento (non motivato in Sentenza) parrebbe investire il possibile “vuoto normativo” generatosi per effetto di un’interpretazione rigorosa e letterale dell’art. 35 del D.LGS 149/2022, atteso che (i) il 1° comma stabilisce come le disposizioni sull’appello introdotte dalla riforma Cartabia abbiano effetto con decorrenza dal 28.2.2023, mentre (ii) il 4° comma prevede come le norme dei capi I e II e quelle degli art. 283, 434, 436 bis, 437 e 438 cpc (ossia le norme che ridefiniscono le regole del nuovo procedimento d’appello) si applichino alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023.
La norma richiama espressamente solo l’appello nel contenzioso, nel rito del lavoro e i provvedimenti di esecuzione delle sentenze, mentre nulla dicono espressamente in ordine ai procedimenti in materia di famiglia, disciplinati dal Capo IV bis del titolo II che, non essendo menzionato dal 4° comma dell’art 35 d. lgs 149/22, parrebbero esclusi dall’ambito di applicazione della norma.
Conseguentemente, ai procedimenti in materia di famiglia instaurati (anche con riferimento al giudizio di 1° grado) instaurati prima del 28.2.2023 si applicherebbe, per ciò che concerne le impugnazioni, il vecchio rito.
Tale approdo giurisprudenziale, invero uno dei primi dall’entrata in vigore dalla novella del processo civile, è destinato a costituire un precedente di rilievo in una materia su cui si attendono in materia di diritto di famiglia e fonte di dibattito tra gli interpreti del diritto.
Sentenza: produzione riservata
Articolo a cura di: Avv. Giada Orioli
Professionisti

Avv. Giada Orioli
Partner. Sede di Bologna
È membro dello Studio dal 2020, vanta precedenti esperienze presso primari studi legali nel Foro di Bologna.
È specializzata nel diritto civile, con particolare attenzione a tematiche di diritto sanzionatorio del lavoro, collocamento e lavoro sommerso, tenuta dei libri e documenti obbligatori, assistendo le imprese nell'ambito dei procedimenti contro l'Ispettorato del Lavoro e INPS.


