Giurisprudenza: Diritto Civile Internazionale
Tribunale di Ravenna, G.I. Dott.ssa Alessia Vicini, R.G. n° R.G. 2022/1540, Ordinanza
Con ordinanza (non impugnata) il Tribunale di Ravenna, G.I. dott.ssa Alessia Vicini, ha accertato la responsabilità della Repubblica Federale di Germania in ordine alla commissione di crimini di guerra e contro l’umanità relativamente agli episodi verificatisi nel comune di Russi, Fraz. di Ragone, in provincia di Ravenna il 17.11.1944 nell’ambito di strage nazista ricordata storicamente come “L’eccidio di Villa Capra”.
Nell’accertare in fatto come le rappresaglia dell’esercito tedesco, a pochi giorni prima della fine della guerra e della liberazione della città di Ravenna, si sia profusa in terribili azioni criminose nei confronti degli abitanti della zona per motivi di pura crudeltà, qualificabile per l’appunto come crimine di guerra e contro l’umanità secondo lo Statuto Tribunale Militare Internazionale dell’8.8.1945, la Convenzione di Ginevra del 12.8.1949 e lo Statuto della Corte Penale Internazionale del 17.7.1998, il Giudice ravennate ha riconosciuto e dichiarato:
- la giurisdizione del giudice italiano in applicazione della sentenza n. 238/2014 Corte Cost., per il presupposto secondo cui, l’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti compiuti iure imperii non opera nel nostro ordinamento in relazione ai fatti in violazione di norme internazionali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali;
- l’applicabilità delle suddette norme convenzionali (Statuto Tribunale Militare Internazionale dell’8.8.1945, Convenzione di Ginevra del 12.8.1949 e Statuto della Corte Penale Internazionale del 17.7.1998) ad eventi accorsi precedentemente alla loro entrata in vigore, poiché principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili a prescindere dalla loro formalizzazione in convenzioni internazionali;
- la presunzione di continuità della personalità statale, in conformità al principio internazionale di conservazioni dei valori, quando l’evento danneggiante è stato commesso da componenti delle forze armate riferibili all’Entità Statale precedente;
- in tema di onere della prova riferito al danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, la presunzione di sussistenza di un intenso vincolo affettivo nel caso in cui la richiesta provenga da soggetti appartenenti alla famiglia nucleare, tale da comportare di per sé solo, a fronte della perdita subita, una profonda sofferenza e alterazione dell’esistenza che non impone al danneggiato il superamento di alcun onere particolare di allegazione.
Sentenza: produzione riservata
Articolo a cura di: Avv. Francesca Pepa




