Giurisprudenza: Diritto Bancario
Tribunale di Siena; Sez. Esecuzioni Mobiliari.; Ordinanza 10° luglio 2024; G.E. dott.ssa Giulia Capannoli.
Si segnala la recente pronuncia del Tribunale di Siena, G.E. Giulia Capannoni, Ordinanza n. 287 del 10 luglio 2024, con la quale è stato ribadito il principio secondo cui:
- l’avviso di pubblicazione in G.U. «recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco» è sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario «senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.»
- «la cessionaria può dare prova dell’inclusione del credito oggetto di contenzioso nell’avvenuta cessione mediante la produzione:
- a) dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico);
- b) del contratto di credito unitamente all’elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
- c) di eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
- d) delle dichiarazioni confessorie della cedente.»
Il Giudice senese, in richiamo a quanto «affermato anche dalla giurisprudenza di merito, in via maggioritaria (cfr. oltretutto la consolidata giurisprudenza della Corte d’Appello di Firenze, ex multis sent. nn. 2234/2022, 2377/2022, 2431/2022)» che la dichiarazione della cedente prodotta in atti dalla cessionaria, recante l’individuazione del singolo credito riferito alla parte debitrice e al rapporto controverso tra quelli ceduti in blocco, assurge a dichiarazione di scienza volta a provare un elemento costitutivo della domanda (la titolarità del credito) ritenuta dal Giudice una prova in grado di “fugare ogni dubbio sul punto”.
Il Tribunale ha ritenuto del tutto irrilevante l’eccezione di mancata notificazione della cessione al debitore ai sensi dell’art. 1264 c.c., avendo la stessa solo la funzione di rendere inopponibile al debitore ceduto l’eventuale adempimento in favore della cedente.
In definitiva, è stata ritenuta provata la titolarità del credito, con conseguente rigetto dell’opposizione e condanna della parte esecutata alla rifusione delle spese di lite.
Sentenza: produzione riservata
Articolo a cura di: Avv. Francesca La Monica, Dott. Michelangelo Motta
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Avv. Francesca La Monica
Partner. Sede di Ravenna
Socia di Villa & Associati STA s.r.l. dal 2021, dirige la sede ravennate dello Studio.
Si occupa prevalentemente di controversie giudiziali e stragiudiziali in materia di recupero crediti bancari ed è specializzata nella lavorazione massiva di portafogli di crediti cartolarizzati e non performing (NPLs).



