CNC E DENUNZIA AL TRIBUNALE EX ART. 2409 C.C.*

Il Tribunale di Milano fa da apripista ad una prima tornata giurisprudenziale, esprimendosi sul rapporto di conflitto o compatibilità tra gli istituti della composizione negoziata della crisi (“CNC”) e denuncia di gravi irregolarità gestorie di cui all’art. 2409 c.c., interrogandosi sui presupposti (in fatto e diritto) di ammissibilità del rimedio d’urgenza di carattere squisitamente societario in pendenza di un percorso di risanamento già avviato.

Il riferimento è, in particolare, alla pronuncia del 21.5.2025 (Sez. XV, Pres. Mambriani, Est. Fascilla) con cui il Tribunale ambrosiano ha rigettato la richiesta volta a denunciare una serie di gravi irregolarità nella gestione poste in essere dal Presidente del CdA, in un contesto di progressivo deterioramento economico e finanziario che, per l’appunto, aveva già portato il management ad avviare il percorso di CNC.

Le ragioni che hanno portato al rigetto, escluse quelle di fatto ritenute comunque censurabili in fatto (in specie, omissioni informative, operazioni infragruppo discutibili, etc.), affondano tanto nei principi regolatori del rimedio strictu sensu civilistico**, quanto nei principi ispiratori della CNC, da intendersi quale percorso volontario, riservato (almeno finché non esteso alla richiesta delle misure protettive ex art. 22 CCII) ed interamente stragiudiziale, idoneo a generare un “ecosistema di vigilanza” in cui l’intervento dell’Esperto (quale soggetto terzo e indipendente, sovraintendente alla funzionalità delle trattative, nonché chiamato a vigilare ed esprimere il proprio dissenso rispetto ad atti di straordinaria amministrazione o pagamenti incoerenti rispetto alle prospettive di risanamento di cui fosse – rectius, dovesse essere – informato preventivamente dall’imprenditore) viene visto come presidio sufficiente, sia degli interessi privati (dei soci e dei creditori sociali) che dell’interesse pubblico generale all’ordinato svolgimento dell’attività economica.

Per tali motivi, a seguire il ragionamento del Tribunale di Milano, il rimedio ex art. 2409 c.c. (che potrebbe spingersi, sentiti gli amministratori e i sindaci, fino all’ispezione dell’amministrazione e/o alla sostituzione coattiva dei membri degli organi gestorio e di controllo con soggetti di adeguata professionalità) non sarebbe di per sé incompatibile con il percorso di CNC pendente, ma quantomeno da valutare (sia in termini di attivazione, quanto di concessione) con estrema e doverosa prudenza, onde evitare un’eterogenesi dei fini perseguiti dai due istituti e, più in particolare, la compromissione dell’esito del percorso “pre-concorsuale”.

Da tali conclusioni, che in costanza di elementi indicatori una certa positività circa lo stato delle trattative pendenti hanno condotto al rigetto dell’istanza ex art. 2409 c.c., il Tribunale di Milano ha sostanzialmente escluso:
un’incompatibilità assoluta (di cui nulla si legge nel CCII) tra i suddetti istituti;
l’opportunità di un intervento giudiziario allorquando sia stato intrapreso, con apparente profitto, il percorso “catartico” della CNC, salvo che non emerga un pericolo concreto e attuale di pregiudizio alla società.

La decisione del Tribunale di Milano, destinata a far discutere, attribuisce una certa preminenza all’iniziativa privata dell’imprenditore (purché avviata e coltivata con massima diligenza e trasparenza) rispetto al rimedio che imporrebbe l’ingerenza dell’Autorità Giudiziaria nella vita della società in crisi.

Il tutto, con il rischio che tale scelta possa essere intrepretata come istituzionalizzazione di un effetto sospensivo (di fatto) di tutte quelle azioni giudiziali che in pendenza di CNC possano comportare un intervento sostitutivo o valutativo sul governo societario, purché condizionata all’esito positivo di una rigorosa valutazione della serietà e trasparenza del percorso di risanamento intrapreso.

Contributo a cura di: Avv. Federico Villa


* Il contributo riprende il recente commento di Marina Spiotta, pubblicato in nota a sentenza, in Le Società 7/2025 pagg. 799 ss.

**Presupposti per l’ottenimento delle misure d’urgenza di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2409 c.c., sono – in base al dettato normativo – (i) il compimento, da parte degli amministratori, “in violazione dei loro doveri” di “gravi irregolarità nella gestione”; (ii) la configurabilità di un danno anche solo potenziale; (iii) l’attualità delle irregolarità contestate; (iv) il fondato sospetto di gravi irregolarità.

Professionisti

Federico Villa

Avv. Federico Villa

Partner. Sede di Bologna

Fondatore dello Studio, nonché Amministratore Unico di Villa & Associati STA s.r.l. e titolare della practice civile dello Studio Legale Mazzanti.

Si occupa prevalentemente di controversie giudiziali e stragiudiziali attinenti al diritto d’impresa e presta per lo più consulenza e assistenza day by day ad aziende operanti sul territorio nazionale.

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