Giurisprudenza: Diritto dell'Immigrazione

Cittadinanza iure sanguinis e Corte Costituzionale: la Sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale e il nuovo assetto restrittivo tra retroattività, requisiti e possibili sviluppi europei

Con il Decreto Legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, il legislatore è intervenuto in modo significativo sulla disciplina della cittadinanza italiana iure sanguinis, modificando la legge n. 91 del 1992 mediante l’introduzione dell’art. 3-bis. La riforma ha determinato un cambiamento strutturale del sistema di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, introducendo limiti più rigorosi e incidendo anche su situazioni potenzialmente già avviate.

In base al nuovo assetto normativo, non può considerarsi mai acquistata la cittadinanza italiana da parte di soggetti nati all’estero, anche anteriormente al 28.3.2025, qualora siano in possesso di altra cittadinanza, salvo specifiche eccezioni. Tra queste rientrano la presentazione della domanda o il riconoscimento dello status entro le ore 23:59 del 27.3.2025, la prenotazione di un appuntamento consolare entro tale termine, la presenza di un genitore o nonno esclusivamente cittadino italiano, oppure la residenza del genitore in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita del richiedente.

Su tale impianto normativo è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 63 del 30.4.2026, ha esaminato la legittimità delle nuove disposizioni in materia di cittadinanza italiana iure sanguinis, a seguito di una questione sollevata dal Tribunale di Torino in un procedimento relativo a cittadini stranieri discendenti da un cittadino italiano emigrato all’estero. Il giudice rimettente aveva evidenziato possibili profili di illegittimità con riferimento ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, alla tutela dell’affidamento e dei diritti quesiti, nonché alla compatibilità della riforma con il diritto dell’Unione Europea e con i principi della CEDU e dell’ordinamento internazionale.

La Corte ha tuttavia ritenuto non fondate le principali questioni di legittimità costituzionale e inammissibili quelle relative ai parametri internazionali, confermando la tenuta complessiva della riforma. Secondo i giudici costituzionali, l’intervento legislativo risponde all’esigenza di garantire un effettivo e sostanziale collegamento tra cittadinanza, comunità nazionale e territorio, valorizzando il principio democratico e la necessità di un vincolo reale tra individuo e Stato. In questa prospettiva, il precedente sistema di cittadinanza iure sanguinis, caratterizzato da una trasmissione potenzialmente illimitata e svincolata da un legame effettivo con il Paese, determinerebbe un progressivo scostamento dal modello costituzionale, generando una platea ampia di soggetti formalmente riconducibili alla cittadinanza italiana ma privi di un effettivo rapporto con la comunità nazionale.

Un passaggio centrale della decisione riguarda il tema della retroattività della disciplina: la Corte ha escluso il carattere irragionevole della scelta legislativa, evidenziando che la normativa non incide su posizioni già consolidate mediante formale riconoscimento della cittadinanza, ma opera su situazioni ancora non perfezionate. L’intervento è stato inoltre ricondotto a un più ampio processo di riequilibrio del sistema, ritenuto non imprevedibile nel contesto evolutivo degli ordinamenti europei, e accompagnato da misure compensative, tra cui percorsi agevolati di naturalizzazione e la riduzione dei tempi di residenza.

Alla luce di tale quadro, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis risulta oggi precluso per i soggetti nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza che non abbiano presentato domanda entro il 27.3.2025, che non possano vantare un ascendente esclusivamente italiano o che non rientrino nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge. Si configura, pertanto, un significativo restringimento dell’accesso alla cittadinanza per discendenza rispetto al precedente regime.

Nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale, la disciplina continua a essere oggetto di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Parte della dottrina evidenzia infatti criticità in relazione alla tutela del legittimo affidamento maturato sulla base di un quadro normativo e giurisprudenziale consolidato, nonché alla natura sostanzialmente retroattiva della riforma, che pur qualificata come preclusione all’acquisto dello status, produce effetti sostanzialmente assimilabili a una perdita della cittadinanza. Ulteriori profili problematici riguardano la compatibilità con il diritto dell’Unione Europea e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha più volte ribadito la natura fondamentale dello status di cittadino europeo e la necessità di una valutazione individualizzata delle situazioni giuridiche incise.

Restano pertanto aperti possibili sviluppi futuri, sia in sede giurisprudenziale europea sia sul piano legislativo interno, anche alla luce di eventuali interventi correttivi. Nel frattempo, il D.L. 36/2025 ha previsto percorsi alternativi di accesso alla cittadinanza, tra cui procedure agevolate di naturalizzazione e riduzione dei tempi di residenza per gli oriundi.

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Articolo a cura di: Avv. Francesca Pepa

Professionisti

Avv. Francesca Pepa

Avv. Francesca Pepa

Associate. Sede di Bologna

Membro dello Studio dal 2022, svolge attività di assistenza giudiziale e di consulenza stragiudiziale occupandosi di diritto civile, nella sua più ampia accezione.

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