Abuso di dipendenza economica: boicottaggio e dipendenza collettiva

Abstract: la normativa antitrust, posta a tutela della concorrenza e del mercato, sanziona l’abuso di dipendenza economica. Questa può manifestarsi sotto forme molteplici, tra cui quelle del boicottaggio e della dipendenza collettiva, che consistono in pratiche scorrette volte a danneggiare le aziende poste in una posizione di dipendenza economica. Gli avvocati Giada Orioli e Sofia Sarri, del dipartimento “Diritto d’impresa e consulenza aziendale”, analizzano i tratti principali delle casistiche sopra descritte. 

L’art. 9 della legge n. 192 del 18 giugno 1998 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’abuso di dipendenza economica. 

Tale istituto introduce una figura a cavallo tra diritto civile e diritto antitrust idonea non solo a prevenire comportamenti scorretti tra imprese e volti ad alterare la libera concorrenza di mercato a danno di concorrenti e/o dei consumatori, ma anche a garantire l’equilibrio delle prestazioni tra le parti nelle relazioni contrattuali. 

La norma de quo prevede che l’abuso di dipendenza economica possa consistere, oltre che nell’imposizione di clausole contrattuali svantaggiose da parte dell’impresa dominante anche in meri comportamenti quali:

  • l’arbitraria interruzione delle relazioni commerciali; o 
  • il rifiuto di vendere o di comprare.

Il presente contributo si propone di analizzare il fenomeno del c.d. boicottaggio, quale forma residuale di abuso di dipendenza economica, nei casi in cui l’illecito a danno dell’impresa boicottata venga perpetrato da più imprese che si trovano in una posizione di dominanza collettiva.

1) Dipendenza economica: presupposti per l’illecito

Affinché si configuri una dipendenza economia è anzitutto fondamentale che i soggetti coinvolti siano in un rapporto verticale tra di loro.

Invero, il concetto di dipendenza non deve essere valutato in considerazione della fetta di mercato in cui l’impresa opera nel rapporto con le imprese concorrenti, bensì tenendo conto del potere di quest’ultima di determinate uno squilibrio nei rapporti verticali tra imprese consociate. 

In tale contesto, si innesta l’importante differenza tra l’istituto della dipendenza economica e quello dell’abuso di posizione dominante, ipotesi in cui l’illecito si configura alla presenza di una posizione di dominio assoluto di mercato di un’impresa sulle altre in relazione ai rapporti orizzontali tra imprese concorrenti. 

In altre parole, mentre nell’abuso di posizione dominante la forza dell’impresa viene valutata tenendo in considerazione la forza economica e contrattuale di chi detiene il monopolio o la maggior fetta di mercato, nella dipendenza economica l’abuso deve essere ricercato nel possibile squilibrio di diritti e obblighi che potrebbe instaurarsi tra soggetti convolti nella filiera, a causa del rapporto funzionale intercorrente tra cliente e fornitore. 

La dipendenza economica, dunque, viene considerata come una situazione di soggezione in cui si trova un’impresa nei confronti di un’altra, a prescindere dalla quota di mercato detenuta dalla seconda, idonea a determinare squilibri significativi nel rapporto commerciale tra le due organizzazioni.

Il secondo criterio di distinzione della dipendenza economica è costituito dalla concreta capacità e possibilità per la parte che ha subito l’abuso di reperire reali alternative sul mercato.

Si tratta dunque di valutare 

  • la reale esistenza sul mercato di alternative; e
  • il grado di sufficienza/soddisfazione per l’impresa lesa, ben potendosi considerare integrata dipendenza economica con l’avveramento di una soltanto delle due condizioni appena citate. 

In tal senso, dunque, la dipendenza economica sussiste in ogni qual caso in cui, pur in presenza di alternative sul mercato, lo sforzo di riconversione e riorganizzazione aziendale ai nuovi assetti comporti costi tali da pregiudicare la capacità concorrenziale dell’impresa, escludendola, di fatto e per un tempo significativo, dal mercato di riferimento. 

2) Boicottaggio diretto e secondario

Il suindicato articolo 9 prevede altresì che, un’impresa cliente o fornitrice, possa trovarsi in stato di dipendenza anche nei confronti di più imprese.

In tal caso, il rifiuto di contrarre con l’impresa dipendente o l’arbitraria interruzione delle relazioni commerciali, se sviluppata in forma collettiva e organizzata, può integrare gli estremi del c.d. “Boicottaggio economico” idonea a ingenerare forme di responsabilità solidali ex art. 2055 c.c. nei confronti dei soggetti agenti. 

Ciò significa non solamente che gli atti promossi nei confronti del soggetto boicottato possano essere considerati nulli, ma altresì che la responsabilità per i danni arrecati al soggetto leso possano essere ripartiti solidalmente tra tutti i soggetti coinvolti.

Mancando una definizione normativa in senso stretto, il boicottaggio può generalmente individuarsi in una pluralità di fattispecie che si differenziano in ragione del contesto, de diversi atteggiamenti assunti e dell’elemento organizzativo dei soggetti coinvolti. 

La forma di boicottaggio tipicamente sanzionata, ai sensi dell’art. 9, è l’ipotesi in cui il rifiuto di contrarre sia disposto congiuntamente da più imprese operanti al medesimo livello del processo produttivo o distributivo nei confronti di un’impresa cliente o fornitrice che versi in uno stato di dipendenza economica (c.d. boicottaggio diretto).

Tuttavia, non si esclude che il comportamento lesivo dei confronti dell’impresa dipendente (boicottata) possa essere promossa da una o più imprese (esecutrice/i) sulla base di una pressione effettuata da altra impresa (promotore) operante ad un diverso livello economico.

In tal ipotesi si avrà una situazione ben più complessa, generalmente denominata come “boicottaggio secondario” in cui l’ipotesi di responsabilità ricade solidalmente sul promotore e sull’esecutore/i che, dietro e per effetto della pressione di terzi, si sia rifiutato di vendere o comprare ovvero abbia arbitrariamente interrotto le relazioni commerciali.

In tal senso, la responsabilità del promotore verrebbe astrattamente ricondotta ad una forma di sfruttamento “indiretto” di dipendenza economica, purché si dimostri la sussistenza degli estremi per inquadrare il boicottaggio come il frutto di dominanza collettiva.

Resta comunque inteso che, al fine in integrare la fattispecie di illecito civile di cui all’art. 9 è necessaria, in ogni caso, la mala fede del/degli imprenditori di forza coinvolti, ravvisabile nella prova della coscienza e volontà di ledere l’altrui diritto al fine di provocare un danno ingiusto.

3) Dominanza Collettiva

Qualora il rifiuto provenga da più imprese, siano esse promotrici o esecutrici, deve valutarsi la possibilità di configurare il boicottaggio come abuso di dipendenza collettiva.

Si tratta, in questo caso, di una situazione in cui il potere di dominio è in capo a più imprese indipendenti, ciascuna delle quali non è in grado di singolarmente di condizionare l’impresa bersagliata ma, nel complesso, è in grado di coordinarsi con le altre al fine di creare una situazione di dipendenza collettiva al punto da porsi come unica alternativa reale e soddisfacente per la sopravvivenza del business.

L’abuso di dipendenza economica collettiva, dunque, afferisce ad un insieme di azioni attuate da imprese dominanti che agendo “di concerto” arrecano un danno al soggetto boicottato. 

Lo schema, potrebbe astrattamente inquadrarsi come “concorso necessario” ove si consideri che, ai fini della configurazione di un danno ingiusto, tutte le imprese dominanti collettivamente coinvolte devono concorrere nella causazione dell’evento.

In tale scenario, ciascun soggetto in posizione di forza dovrà inoltre essere a conoscenza tanto dell’ingiustizia della propria condotta lesiva quanto della concorrenza delle proprie azioni con quelle altrui, secondo il medesimo illegittimo schema imprenditoriale.

La consapevolezza di concorrere nell’atto illecito può manifestarsi, in concreto, in diversi modi:

  • per tabulas, qualora a titolo d’esempio, qualora le imprese interessatesi intervenuto un vero e proprio accordo scritto o altro atto a contenuto negoziale (i.e. una delibera di un consorzio o più in generale di un’organizzazione di imprese) avente ad oggetto il rifiuto di contrarre con l’impresa dipendente.
  • per fatti concludenti, qualora in mancanza di un vero e proprio accordo negoziale, vi sia una consapevole concentrazione di condotte funzionalmente connesse e attuate tra loro, con lo specifico intento di boicottare l’impresa in posizione di debolezza. 

In altre parole, l’elemento soggettivo dell’abuso di dipendenza economica collettiva non risiede necessariamente nell’accordo tra più parti o nella provata collusione reciproca tra le stesse, bensì nella mera consapevolezza di concorrere con altre imprese all’attuazione di iniziative destinate, per loro natura, ad indebolire altri operatori nel mercato e a falsarne la concorrenza.

4) Dipendenza economica e concorrenza sleale

Tanto premesso, ben si comprende come la portata generale dell’articolo 9 applicabile alle relazioni commerciali verticali, debba necessariamente coordinarsi con quanto previsto dall’art. 2598 co. 3 del Codice Civile in ambito di concorrenza sleale tra imprese operanti nel medesimo livello, in modo orizzontale.

Mentre nella fattispecie di cui all’art. 9 il presupposto per l’operatività del principio di buona fede è dato da rapporto di dipendenza verticale, in quella di cui all’art. 2598 co. 3 c.c. la stessa funzione è assolta da rapporto di concorrenza orizzontale. 

Ciò comporta differenti effetti anche sul piano sanzionatorio, atteso che se la violazione dell’articolo 9 comporta la nullità degli atti posti in essere con abuso di dipendenza economica (con conseguente diritto del soggetto leso ad ottenere il risarcimento del danno), la violazione delle regole della concorrenza leale comportano, oltre al risarcimento del danno, il possibile accesso a forme di tutela inibitoria per l’interruzione delle condotte sleali e lesive degli interessi del soggetto boicottato.

Articolo a cura di: Avv. Giada Orioli e Avv. Sofia Sarri.

Professionisti

Avv Giada Orioli

Avv. Giada Orioli

Partner. Sede di Bologna

È membro dello Studio dal 2020, vanta precedenti esperienze presso primari studi legali nel Foro di Bologna.

È specializzata nel diritto civile, con particolare attenzione a tematiche di diritto sanzionatorio del lavoro, collocamento e lavoro sommerso, tenuta dei libri e documenti obbligatori, assistendo le imprese nell'ambito dei procedimenti contro l'Ispettorato del Lavoro e INPS.

Sofia Sarri - VILLA & Associati

AVV. Sofia Sarri

Associate. Sede di Bologna

Laureata in Giurisprudenza presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nel 2021, è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bologna da gennaio 2025.

Entrata a far parte dello Studio nel dicembre 2024, si occupa di assistenza giudiziale e consulenza stragiudiziale in diritto commerciale, diritto del lavoro e proprietà intellettuale.

Condividi
Torna in alto

Villa & Associati sta evolvendo

Il nostro prossimo passo ha un nuovo nome.

Villa & Associati evolve in WIDLE: una nuova identità per raccontare il nostro modo di affrontare il diritto e il cambiamento.

Presto vi racconteremo di più.